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	<title>Genova Consulenze</title>
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	<description>Al servizio delle aziende liguri</description>
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		<title>Pillola informativa: La nuova disciplina dei contratti di lavoro</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 10:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@genovaconsulenze.it]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[È  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.144  del  24  giugno,  supplemento  ordinario  n.34,  il  D.Lgs.  15 giugno  2015,  n.81,  recante  la  disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  la  revisione  della  normativa  in tema  di mansioni,  emanato  in  attuazione  delle  &#8230; <a href="https://www.genovaconsulenze.it/?p=120">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>È  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.144  del  24  giugno,  supplemento  ordinario  n.34,  il  D.Lgs.  15 giugno  2015,  n.81,  recante  la  disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  la  revisione  della  normativa  in tema  di mansioni,  emanato  in  attuazione  delle  disposizioni  della  legge  delega  n.183/14  (c.d.  Jobs  Act).  Il provvedimento è in vigore dal 25 giugno 2015. Si riepilogano le principali novità del provvedimento.</p>
<p>Disciplina delle mansioni</p>
<p>È  prevista la possibilità di sottoscrivere in sede protetta accordi individuali per la modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, al fine della conservazione dell’occupazione,  dell’acquisizione  di  una  diversa  professionalità  o  del  miglioramento  delle  condizioni  di vita.</p>
<p>Contratto a progetto</p>
<p>Abrogato. I contratti in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.</p>
<p>Associazione in partecipazione con apporto di lavoro</p>
<p>Abrogato. I contratti in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.</p>
<p>Lavoro a tempo determinato</p>
<p>Non sono state apportate modifiche sostanziali.</p>
<p>Somministrazione di lavoro</p>
<p>È esteso il campo di applicazione dello staff leasing, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi faccia ricorso (20%).</p>
<p>Lavoro intermittente</p>
<p>È  confermata  la  modalità  di  comunicazione  preventiva  della  durata  della  prestazione  mediante  posta elettronica  o  sms.  Inoltre  dal  1°  luglio  2015  è  variato  l’indirizzo  di  posta  elettronica  a  cui  inviare  la comunicazione relativa alla chiamata:<br />
intermittenti@pec.lavoro.gov.it</p>
<p>Lavoro accessorio</p>
<p>L’importo  massimo  annuale  per  il  lavoratore  è  elevato  fino  a  €  7.000,00  per  anno  civile  ed  è  stata reintrodotta la possibilità, entro € 3.000,00 per anno civile, di svolgere queste prestazioni per i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito. È inoltre introdotto un sistema di tracciabilità, secondo cui il committente imprenditore o professionista potrà acquistare i  voucher  solo in via telematica, comunicando preventivamente l&#8217;uso che ne farà, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.</p>
<p>Apprendistato</p>
<p>È  stata  revisionata  la  disciplina  dell&#8217;apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma,  rinominato &#8220;apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di  istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore&#8221; e dell&#8217;apprendistato di alta formazione e ricerca.</p>
<p>Lavoro a tempo parziale</p>
<p>È  stata  prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al  part-time  in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.</p>
<p>Pubblicato per gentile concessione di Sergio Deangelis (deangelis.cdl@gmail.com)</p>
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		<title>Pillola informativa: Il DURC online</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[info@genovaconsulenze.it]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[DURC]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 1° luglio ha debuttato il nuovo DURC online. Le imprese possono accedere al nuovo servizio sul sito dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per chiedere il rilascio del DURC in formato pdf. La  verifica  in  tempo  reale  è  possibile  &#8230; <a href="https://www.genovaconsulenze.it/?p=115">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° luglio ha debuttato il nuovo DURC online.</p>
<p>Le imprese possono accedere al nuovo servizio sul sito dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per chiedere il rilascio del DURC in formato pdf.</p>
<p>La  verifica  in  tempo  reale  è  possibile  tramite  un’unica  interrogazione  negli  archivi  dell’INPS,  dell’INAIL  e delle Casse Edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.</p>
<p>Le  novità  che  si  profilano  sono  molteplici  in  termini  di  vantaggi  per  i  datori  di  lavoro  e  per  la  Pubblica amministrazione.</p>
<p>La  nuova  procedura  semplifica  la  procedura  di  rilascio,  abbreviandone  i  tempi  e  consentendo  il  rilascio immediato del DURC salvo il caso in cui si riscontrino irregolarità che il datore di lavoro dovrà sanare.</p>
<p>Il richiedente, inoltre, può anche non essere il datore di lavoro, ma anche, previa delega, chiunque vi abbia interesse, comprese le banche o gli intermediari finanziari (esclusi in questa prima fase).</p>
<p>Il nuovo DURC ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione  della verifica ed è liberamente consultabile tramite  le  applicazioni  predisposte  dall&#8217;INPS,  dall&#8217;INAIL  e  dalla  Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.</p>
<p>Pubblicato per gentile concessione di Sergio Deangelis (deangelis.cdl@gmail.com)</p>
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