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Pillola informativa: La nuova disciplina dei contratti di lavoro

È  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.144  del  24  giugno,  supplemento  ordinario  n.34,  il  D.Lgs.  15 giugno  2015,  n.81,  recante  la  disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  la  revisione  della  normativa  in tema  di mansioni,  emanato  in  attuazione  delle  disposizioni  della  legge  delega  n.183/14  (c.d.  Jobs  Act).  Il provvedimento è in vigore dal 25 giugno 2015. Si riepilogano le principali novità del provvedimento.

Disciplina delle mansioni

È  prevista la possibilità di sottoscrivere in sede protetta accordi individuali per la modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, al fine della conservazione dell’occupazione,  dell’acquisizione  di  una  diversa  professionalità  o  del  miglioramento  delle  condizioni  di vita.

Contratto a progetto

Abrogato. I contratti in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Abrogato. I contratti in atto sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Lavoro a tempo determinato

Non sono state apportate modifiche sostanziali.

Somministrazione di lavoro

È esteso il campo di applicazione dello staff leasing, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi faccia ricorso (20%).

Lavoro intermittente

È  confermata  la  modalità  di  comunicazione  preventiva  della  durata  della  prestazione  mediante  posta elettronica  o  sms.  Inoltre  dal  1°  luglio  2015  è  variato  l’indirizzo  di  posta  elettronica  a  cui  inviare  la comunicazione relativa alla chiamata:
intermittenti@pec.lavoro.gov.it

Lavoro accessorio

L’importo  massimo  annuale  per  il  lavoratore  è  elevato  fino  a  €  7.000,00  per  anno  civile  ed  è  stata reintrodotta la possibilità, entro € 3.000,00 per anno civile, di svolgere queste prestazioni per i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito. È inoltre introdotto un sistema di tracciabilità, secondo cui il committente imprenditore o professionista potrà acquistare i  voucher  solo in via telematica, comunicando preventivamente l’uso che ne farà, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.

Apprendistato

È  stata  revisionata  la  disciplina  dell’apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma,  rinominato “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di  istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Lavoro a tempo parziale

È  stata  prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al  part-time  in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Pubblicato per gentile concessione di Sergio Deangelis (deangelis.cdl@gmail.com)

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Pillola informativa: Il DURC online

Dal 1° luglio ha debuttato il nuovo DURC online.

Le imprese possono accedere al nuovo servizio sul sito dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per chiedere il rilascio del DURC in formato pdf.

La  verifica  in  tempo  reale  è  possibile  tramite  un’unica  interrogazione  negli  archivi  dell’INPS,  dell’INAIL  e delle Casse Edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Le  novità  che  si  profilano  sono  molteplici  in  termini  di  vantaggi  per  i  datori  di  lavoro  e  per  la  Pubblica amministrazione.

La  nuova  procedura  semplifica  la  procedura  di  rilascio,  abbreviandone  i  tempi  e  consentendo  il  rilascio immediato del DURC salvo il caso in cui si riscontrino irregolarità che il datore di lavoro dovrà sanare.

Il richiedente, inoltre, può anche non essere il datore di lavoro, ma anche, previa delega, chiunque vi abbia interesse, comprese le banche o gli intermediari finanziari (esclusi in questa prima fase).

Il nuovo DURC ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione  della verifica ed è liberamente consultabile tramite  le  applicazioni  predisposte  dall’INPS,  dall’INAIL  e  dalla  Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Pubblicato per gentile concessione di Sergio Deangelis (deangelis.cdl@gmail.com)

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